Un restauro a regola d’arte
Diritto d'Autore e Codice dei Beni Culturali
La disciplina secondo la Legge Autore
Le opere d’arte contemporanea spesso sono composte da materiali deperibili e/o gli stessi supporti sono soggetti a rapida obsolescenza: si pensi alle opere di video arte realizzate su supporti magnetici che, se non riversati su dvd o pc, diventa difficile poter continuare a proiettare. In alcuni casi le opere sono poi volutamente effimere, in quanto rimesse alla natura e alla benevolenza del tempo, come le opere di street art (tra i più noti, Banksy) e a quelle di land art (si pensi alla Cattedrale Vegetale di Giuliano Mauri a Lodi).
Di norma, la Legge Autore tutela la volontà dell’artista; l’art. 20 prevede, infatti, che indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, che possono essere ceduti o concessi a terzi, e anche dopo avere disposto dei diritti economici, “l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e – per quanto rileva, sempre – di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Questo diritto permane anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento economico e può essere esercitato senza limiti di tempo dagli eredi dell'artista, specificamente dal coniuge, dai figli e, in loro assenza, da altri parenti diretti, come specificato dall'articolo 23 della stessa legge.
Prima di procedere ad un restauro di tali opere occorre pertanto indagare, di volta in volta, la volontà dell’artista. Le modifiche che alterino l’opera per come è stata concepita, ad esempio per il diverso supporto, così come quelle volte a prolungare la vita di una opera pensata come temporanea, ad esempio apponendo una teca ad un murale di street art, potrebbero comportare un pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore (e, financo, il risarcimento dei danni eventualmente patiti da quest’ultimo).
È discusso però se l’autore dell’opera possa imporre al proprietario obblighi di custodia, come quello di restaurare opere degradate. In senso affermativo, in giurisprudenza è stato ritenuto che “può in astratto configurarsi una violazione del diritto morale dell’autore di un dipinto ex art. 20 l.a. anche nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo insieme al concorso di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, quali ad esempio un atto omissivo qual è l’omissione del restauro del dipinto, considerato che superato il limite del decadimento naturale il degrado potrebbe causare una lesione all’integrità dell’opera d’arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico e costituire quindi una lesione della reputazione dell’artista” (Trib. Milano, 20.01.2005). La sentenza è rimasta tuttavia sostanzialmente isolata.
Un'eccezione specifica è prevista per le opere architettoniche. L'articolo 20 L.d.A. stabilisce che l'autore non può opporsi alle modifiche necessarie durante la realizzazione o successivamente. Tuttavia, se l'opera è riconosciuta di "importante carattere artistico" dall'autorità statale, spetta all'autore stesso lo studio e l'attuazione di tali modifiche. La violazione del diritto morale all'integrità dell'opera può comportare il diritto al risarcimento del danno. La giurisprudenza ha chiarito che tale risarcimento copre il pregiudizio patrimoniale (ad esempio, il lucro cessante derivante dalla compromissione della reputazione dell'artista), mentre il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, come quando la condotta illecita integra anche un reato. Inoltre, un intervento di restauro talmente invasivo da alterare l'essenza dell'opera può configurare un'ipotesi di vendita di aliud pro alio (una cosa per un'altra), legittimando l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto.
La disciplina secondo il Codice Beni Culturali
I beni pubblici che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e tutti quelli, anche privati, per i quali sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale, sono soggetti alle norme previste dal Codice Beni Culturali, volte a proteggere e valorizzare il nostro ingente patrimonio artistico; di massima restano escluse da questa disciplina le opere di autore vivente e (salvo specifiche eccezioni) quelle la cui esecuzione non risalga ad oltre settant’anni.
Il codice prescrive che tali opere siano conservate, intendendo l’attività di conservazione come “una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”, quest’ultimo definito come “l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali” (art. 29 Codice Beni Culturali).
La finalità di questa normativa non è la protezione dell'autore, ma la conservazione della "memoria della comunità nazionale" per promuovere lo sviluppo della cultura. La tutela del bene culturale è un'attività di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione è materia di legislazione concorrente.
Le linee di indirizzo, le norme tecniche, i criteri e i modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali sono definiti dal Ministero della Cultura (di seguito, il “Ministero”), anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti; gli interventi di restauro su beni culturali devono essere devoluti a restauratori specializzati.
I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono espressamente tenuti a garantirne la conservazione ma eventuali restauri e altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa di questi ultimi devono essere autorizzati dal Ministero e, in sede di autorizzazione, il soprintendente preposto si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’eventuale ammissibilità dell’intervento ai contributi statali.
Il Ministero può sempre imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente; anche gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero, sono a carico del proprietario, possessore o detentore; tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa (di norma per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare).
I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero e i singoli proprietari. Interventi di restauro troppo “invasivi” potrebbero addirittura alterare l’identità del bene, rendendolo così “diverso” da quello originale, e concretizzare una ipotesi di contraffazione vietata dall’art. 178 Codice Beni Culturali.
Le due discipline, pur avendo finalità distinte (tutela dell'autore vs. tutela del patrimonio pubblico), non si escludono a vicenda e possono trovare applicazione congiunta. La giurisprudenza ha chiarito che la tutela pubblicistica dei beni culturali non crea un diritto d'autore "sui generis" in capo allo Stato, ma risponde a prevalenti ragioni costituzionali di valorizzazione e fruizione collettiva. Un importante punto di contatto è l'articolo 64 del Codice dei Beni Culturali, che impone a chiunque venda opere d'arte di fornire documentazione che ne attesti l'autenticità o la probabile attribuzione. Questa norma ha un'applicazione generale, estendendosi anche a opere non ancora soggette al vincolo culturale.
Conclusioni
Il restauro di un'opera d'arte in Italia richiede un'attenta navigazione in un complesso quadro normativo. L'intervento deve essere condotto non solo con perizia tecnica e rispetto filologico, ma anche in piena conformità con le disposizioni legali. Per le opere protette dal diritto d'autore, è fondamentale considerare la volontà e i diritti morali dell'artista, con il quale è sempre consigliabile stipulare accordi specifici per definire limiti e modalità degli interventi. Per i beni culturali, è imprescindibile seguire l'iter autorizzativo previsto dal Codice e rispettare le prescrizioni della pubblica amministrazione, che agisce a salvaguardia di un patrimonio collettivo. Il collezionista o detentore deve quindi agire con la consapevolezza che il suo diritto di proprietà è bilanciato, da un lato, dal diritto morale dell'autore e, dall'altro, dall'interesse pubblico alla conservazione della cultura nazionale.
[fonte delle immagini: www.ilfoglio.it ]
Autore:
Gilberto Cavagna di Gualdana è Avvocato, BIPART studio legale, Milano.